Nuovo decreto 16-10-2020 CBD IN TABELLA
Inviato: mar ott 27, 2020 7:03 am
A partire dal 30 del mese le tabelle verranno aggiornate , e pure l'olio di cbd quindi qualsiasi soluzione contente cbd diventerà illegale verrà messa in tabella b e ci vorrà la ricetta
Avete qualche info in più ?
https://www.google.com/amp/s/www.wired. ... bd-italia/
L’Oms aveva raccomandato all’Italia una riforma per riconoscere le proprietà mediche della cannabis e aveva specificato di non inserire i prodotti a base Cbd in nessuna tabella di medicinali con stupefacenti
Il testo cita :
Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni,
recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito
denominato «Testo unico»;
Vista la classificazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope
in cinque tabelle denominate tabella I, II, III e IV e tabella dei
medicinali;
Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano
collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di
abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di
indurre dipendenza, e che nella tabella dei medicinali sono indicati
i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti ivi incluse le
sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente impiego terapeutico
ad uso umano o veterinario, e che la tabella dei medicinali e'
suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed E,
dove sono distribuiti i medicinali in conformita' ai criteri per la
formazione delle tabelle di cui al citato art. 14 del testo unico;
Considerato che la sezione B della tabella dei medicinali include i
medicinali di origine vegetale a base di Cannabis (sostanze e
preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture), con relativo
regime di fornitura con ricetta non ripetibile (RNR);
Considerato che le composizioni per somministrazione ad uso orale
di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis trovano utilizzo nel
trattamento dell'epilessia;
Tenuto conto che attualmente e' in corso di valutazione presso
l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) una richiesta di autorizzazione
all'avvio della commercializzazione di un medicinale, in soluzione
orale contenente cannabidiolo, che ha gia' ricevuto l'autorizzazione
all'immissione in commercio centralizzata da parte dell'European
Medicines Agency (EMA) e che lo stesso medicinale e' controllato
attraverso un programma di uso compassionevole, notificato all'AIFA,
per i pazienti in trattamento con sindrome di Dravet e sindrome di
Lennox-Gastaut;
Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con
nota del 28 maggio 2020, favorevole all'inserimento nella tabella dei
medicinali, sezione B, del testo unico, con relativo regime di
fornitura con ricetta non ripetibile (RNR) delle composizioni per
somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di
Cannabis;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso
nella seduta del 4 agosto 2020, favorevole all'inserimento nella
tabella dei medicinali, sezione B, del testo unico, con relativo
regime di fornitura con ricetta non ripetibile (RNR) delle
composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo
ottenuto da estratti di Cannabis;
Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento della tabella dei
medicinali, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, a tutela della salute pubblica;
Decreta:
Art. 1
1. Nella tabella dei medicinali, sezione B, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, e' inserita, secondo l'ordine alfabetico, la seguente
categoria di sostanze:
composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo
ottenuto da estratti di Cannabis.
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 1° ottobre 2020
Avete qualche info in più ?
https://www.google.com/amp/s/www.wired. ... bd-italia/
L’Oms aveva raccomandato all’Italia una riforma per riconoscere le proprietà mediche della cannabis e aveva specificato di non inserire i prodotti a base Cbd in nessuna tabella di medicinali con stupefacenti
Il testo cita :
Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni,
recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito
denominato «Testo unico»;
Vista la classificazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope
in cinque tabelle denominate tabella I, II, III e IV e tabella dei
medicinali;
Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano
collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di
abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di
indurre dipendenza, e che nella tabella dei medicinali sono indicati
i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti ivi incluse le
sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente impiego terapeutico
ad uso umano o veterinario, e che la tabella dei medicinali e'
suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed E,
dove sono distribuiti i medicinali in conformita' ai criteri per la
formazione delle tabelle di cui al citato art. 14 del testo unico;
Considerato che la sezione B della tabella dei medicinali include i
medicinali di origine vegetale a base di Cannabis (sostanze e
preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture), con relativo
regime di fornitura con ricetta non ripetibile (RNR);
Considerato che le composizioni per somministrazione ad uso orale
di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis trovano utilizzo nel
trattamento dell'epilessia;
Tenuto conto che attualmente e' in corso di valutazione presso
l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) una richiesta di autorizzazione
all'avvio della commercializzazione di un medicinale, in soluzione
orale contenente cannabidiolo, che ha gia' ricevuto l'autorizzazione
all'immissione in commercio centralizzata da parte dell'European
Medicines Agency (EMA) e che lo stesso medicinale e' controllato
attraverso un programma di uso compassionevole, notificato all'AIFA,
per i pazienti in trattamento con sindrome di Dravet e sindrome di
Lennox-Gastaut;
Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con
nota del 28 maggio 2020, favorevole all'inserimento nella tabella dei
medicinali, sezione B, del testo unico, con relativo regime di
fornitura con ricetta non ripetibile (RNR) delle composizioni per
somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di
Cannabis;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso
nella seduta del 4 agosto 2020, favorevole all'inserimento nella
tabella dei medicinali, sezione B, del testo unico, con relativo
regime di fornitura con ricetta non ripetibile (RNR) delle
composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo
ottenuto da estratti di Cannabis;
Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento della tabella dei
medicinali, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, a tutela della salute pubblica;
Decreta:
Art. 1
1. Nella tabella dei medicinali, sezione B, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, e' inserita, secondo l'ordine alfabetico, la seguente
categoria di sostanze:
composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo
ottenuto da estratti di Cannabis.
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 1° ottobre 2020